lun 10 giu 2024 13:06 • Dalla redazione
Duro attacco alla giunta provinciale: "L"articolo 16 della direttiva Habitat va attivato"
MALÈ "Spesso
si dice che quando non si vuole affrontare un problema, si costituisce un
tavolo". Così si esprime in un comunicato stampa il comitato Insieme per Andrea
Papi che spiega: "La delibera della giunta provinciale del 31.05.2024 pare
confermare questo vecchio adagio. Le funzioni assegnate dalla legge al tavolo
sono le seguenti: promuovere e favorire la condivisione delle informazioni
relative alla presenza dei grandi carnivori sul territorio provinciale e alle
strategie per il miglioramento della convivenza con i medesimi, omissis. La
domanda che poniamo seriamente come Comitato Insieme per Andrea Papi è la
seguente: la Provincia ritiene che oggi, in presenza di un rilevante problema
di sicurezza che riguarda l"incolumità delle persone, la difesa dell"economia
di montagna e dei diritti della popolazione residente, la soluzione sia quella
della condivisione delle informazioni relative alla presenza dei grandi
carnivori e alle strategie per il miglioramento delle convivenza?"
"La convivenza "“ prosegue il comunicato - non può essere un fatto coercitivo e, oggi, parlare di convivenza a chi è espropriato a casa propria dei diritti e della libertà acquisiti nei secoli appare una vera e propria violenza.
Come Comitato riteniamo necessario che il problema sia affrontato da chi ha le redini del Governo provinciale e da chi rappresenta sul territorio provinciale il Governo nazionale con serietà e coraggio. Riteniamo poi che l"urgenza sia quella di attivare squadre di intervento immediato con un numero di emergenza dedicato che oltre a garantire un accurato monitoraggio sul territorio siano in grado di segnalare ogni possibile pericolo in maniera da salvaguardare l"incolumità pubblica".
"Soprattutto "“ è la conclusione - l"articolo 16 della direttiva Habitat va attivato!"
Riferimento normativo Art. 16 "“ direttiva Habitat
["¦] a condizione che non esista un'altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale, gli stati membri possono derogare alle disposizioni previste dagli articoli 12, 13, 14 e 15, lettere a) e b): (a) per proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali; (b) per prevenire gravi danni, segnatamente alle colture, all'allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico e alle acque e ad altre forme di proprietà ; (c) nell'interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, e motivi tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente.