TRENTO. La somma complessiva di cui veniva chiesto
il risarcimento raggiungeva quota 1,1 milioni di euro. Ma in due distinte
sentenze, il Trga di Trento ha respinto altrettanti ricorsi delle associazioni
animaliste, che si erano rivolte alla giustizia amministrativa (anche) a
seguito dell’abbattimento dell’orsa pericolosa KJ1. In entrambe le
sentenze, il Tribunale presieduto da Alessandra Farina ha evidenziato
come “la legittimità del provvedimento esclude il presupposto dell’ingiustizia
del danno che le associazioni ricorrenti deducono di aver subito”. Il
presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, che ha
firmato il decreto di abbattimento dell’esemplare (eseguito dal Corpo forestale
trentino il 30 luglio 2024) dopo l’aggressione a un turista francese il 16
luglio e ben 7 “interazioni con l’uomo”, esprime parole di soddisfazione
rispetto alle due pronunce, in quanto “il Tar non solo nega il risarcimento che
il nostro ente avrebbe dovuto altrimenti versare alle associazioni, ma nella
sua sentenza propone alcune puntualizzazioni su cui l’Amministrazione
provinciale, con il Servizio Faunistico e l’Avvocatura, si erano espresse in
più occasioni: la vita di un uomo vale più di quella di un animale.
La priorità
è garantire la sicurezza delle persone, che non poteva essere fatto né
attraverso la ‘chiusura' delle aree in cui vive l’esemplare pericoloso, quale
soluzione alternativa alla rimozione, né optando per la cattura finalizzata ad
un’eventuale captivazione”. Ricordiamo che per gli orsi ritenuti ad “alto rischio”,
il rapporto Ispra-Muse (2021) suggerisce l’immediata rimozione. Una rimozione
che non deve pregiudicare il mantenimento della popolazione della specie.
Nelle due sentenze, il Trga di Trento riconosce l’adeguatezza dell’ampia
istruttoria svolta dalla Provincia, innanzitutto, sui presupposti che hanno
portato alla rimozione dell’orsa KJ1, conformi a quanto previsto dal Pacobace e
al parere di Ispra
In secondo luogo, il Tribunale evidenzia come la Provincia abbia correttamente
analizzato e preso in considerazione anche le alternative all’abbattimento,
eseguito “in tempi rapidi al fine di ridurre i rischi alla sicurezza pubblica
derivanti dall’eventuale mantenimento in uno stato di libertà di un esemplare
classificato come pericoloso”.
Inoltre, nonostante l’articolo 9 della Costituzione (modificato solo 3 anni fa)
preveda espressamente la tutela degli animali tra i principi fondamentali, il
Tribunale ha statuito che “non vi è dubbio pertanto che, sul piano assiologico-valoriale,
la Costituzione vigente, ove si configuri un effettivo conflitto tra la vita e
l’integrità fisica di un essere umano e la vita o l’integrità fisica di un
animale, impone in via prioritaria ed indefettibile la tutela dell’essere umano”.
L’ordinamento vigente - aggiungono i giudici - non accorda in linea generale
una tutela rafforzata all’animale quando questo entri in effettivo conflitto
con esigenze di tutela della sicurezza pubblica. Non solo: “L’affermazione
secondo cui la captivazione permanente dell’orso sarebbe sempre comunque da
preferire, non persuade anche perché si pone in contrasto con le norme che
impongono di tener conto delle esigenze in materia di benessere degli animali,
al fine di risparmiargli sofferenze inflitte senza necessità o senza una
giustificazione ragionevole”.
Attualità
Orsa pericolosa abbattuta, respinta richiesta danni da 1,1 milioni di euro
Il presidente Fugatti: ‘Sentenza del Tar conferma la priorità della vita umana’
