ROMA. Oggi, 31 marzo 2022, è l'ultimo giorno in cui sarà in vigore il provvedimento preso dai governi Conte e Draghi per arginare contagi e morti nel Paese. E così da domani, 1 aprile, scatterà il graduale allentamento di misure e regole più restrittive. Ecco cosa cambierà - e cosa non cambierà - sul fronte dell'obbligo di green pass e super green pass. Obbligo che non scomparirà del tutto, ma che tra 24 ore sarà più leggero.
OVER 50, LAVORO E VACCINO OBBLIGATORIO Da domani gli over 50 non dovranno più avere il cosiddetto green pass rafforzato sul lavoro, ma sarà sufficiente fino al 30 aprile il green pass base, quindi non ci sarà più la sospensione dal lavoro in assenza di super green pass. Resta però l'obbligo vaccinale fino al 15 giugno. La sospensione in assenza di vaccinazione Covid-19 resterà solo per il personale sanitario, i lavoratori delle strutture ospedaliere e i lavoratori delle Rsa. Solo per loro, e non più quindi per i lavoratori di scuola, comparto sicurezza e forze dell'ordine, resta un prolungamento dell'obbligo di vaccino al 31 di dicembre. Per docenti come per i lavoratori di polizia, difesa, soccorso pubblico, polizia locale, università resta l'obbligo vaccinale fino al 15 giugno 2022.
UFFICI PUBBLICI E NEGOZI Dall'1 aprile non sarà più necessario il Green pass, né quello super né quello base, per accedere in banca, alle poste o negli uffici pubblici. Stessa cosa in negozi e centri commerciali, dove non servirà più la certificazione verde. Sia nei negozi che negli uffici pubblici basterà indossare la mascherina chirurgica.
BAR, RISTORANTI, HOTEL Per consumare al chiuso, al banco o seduti al tavolino, dall'1 aprile in bar e ristoranti sarà sufficiente esibire il Green pass base (quello che si ottiene cioè con un tampone e che dura 48 ore). Green pass base necessario anche per accedere alle mense. Via il Green pass, anche quello base, invece, se ci si siede ai tavolini all'aperto di bar e ristoranti. Da domani, quindi, nessun obbligo di presentare il Green pass in alberghi e altre strutture ricettive.
PISCINE E PALESTRE Fino al 30 aprile, per accedere a piscine e palestre occorrerà ancora essere in possesso del Super green pass.
STADIO E IMPIANTI SPORTIVI Per andare allo stadio sarà necessario il Green pass base. Negli impianti sportivi, in caso di eventi al chiuso, resta invece l"obbligo di Super green pass. È inoltre necessario, in quest'ultimo caso, indossare la mascherina Ffp2. Dall'1 aprile la capienza di stadi e impianti sportivi torna al 100%, sia al chiuso che all'aperto.
MEZZI DI TRASPORTO Già dal 1° aprile il Green pass non servirà più per spostarsi su mezzi pubblici del trasporto locale. Fino alla fine del prossimo mese non si potrà però dire addio alle mascherine FFp2 per salire su bus, tram e metropolitane. Per quanto riguarda i mezzi a lunga percorrenza - treni, navi, aerei - sarà richiesto il Green pass base, con obbligo di indossare la Ffp2.
MUSEI, CINEMA,
CONCERTI: COSA CAMBIA ALL'APERTO E AL CHIUSO Da domani cambiano regole e
modalità di accesso ai luoghi della cultura e dello spettacolo.
Con la fine
dello stato di emergenza, infatti, il Super green pass non sarà più necessario
- almeno fino al 30 aprile - per partecipare agli spettacoli che si svolgono
all'aperto. Diverse, invece, le regole per quelli al chiuso. Per l"accesso a musei, parchi archeologici, mostre,
archivi, biblioteche e altri luoghi della cultura, informa il ministero della
Cultura in una nota, non è più richiesto il possesso del green pass rafforzato,
né di quello base. Resta l"obbligo di utilizzo di mascherine chirurgiche. Per
quanto riguarda i cinema, i teatri e i concerti dall'1 al 30 aprile 2022 per la
partecipazione agli spettacoli che si svolgono al chiuso è richiesto il
possesso del cosiddetto green pass rafforzato e l"obbligo di indossare le
mascherine FFP2. Dall'1 al 30 aprile 2022 per la partecipazione agli spettacoli
che si svolgono all'aperto è richiesto il possesso del cosiddetto green pass
base e l"obbligo di indossare le mascherine FFP2. FESTE PRIVATE E
DISCOTECHE Per festeggiare matrimoni, lauree, compleanni, comunioni, le
regole non cambiano: tutti i partecipanti dovranno avere ancora il Super green
pass. Resta l'obbligo di Super green pass anche per andare in discoteca, dove
sarà sufficiente la mascherina chirurgica, da togliere mentre si balla. Le discoteche
torneranno a capienza piena. SCUOLA Come
ricorda il ministero dell'Istruzione, in tutte le istituzioni del sistema
educativo, scolastico e formativo resta l"obbligo di utilizzo di mascherine di
tipo chirurgico (o di maggiore efficacia protettiva), fatta eccezione per i
bambini fino a sei anni di età e per i soggetti con patologie o disabilità
incompatibili con l"uso delle mascherine. La mascherina va indossata anche sui
mezzi di trasporto e sui mezzi di trasporto scolastici (di tipo Ffp2 fino al 30
aprile 2022). La mascherina non va indossata durante le attività sportive; è
raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno
un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo
consentano. Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o
permanere nei locali scolastici se si è positivi al Covid o se si presenta una
sintomatologia respiratoria e una temperatura corporea superiore ai 37,5°. Sarà
possibile svolgere uscite didattiche e viaggi d"istruzione, compresa la
partecipazione a manifestazioni sportive. Fino al 30 aprile si potrà accedere
alle istituzioni scolastiche solo esibendo il green pass cosiddetto "base"
(vaccinazione, guarigione o test). Riguardo alla gestione dei casi di positività . Nelle
scuole dell'infanzia e nei servizi educativi per l'infanzia: in presenza di
almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni nella stessa
sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e per docenti ed
educatori, nonché per le bambine e i bambini che abbiano superato i sei anni, è
previsto l'utilizzo delle mascherine Ffp2 per dieci giorni dall'ultimo contatto
con il soggetto positivo. In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio
effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test
molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno
successivo alla data dell"ultimo contatto.
In questo caso l'esito negativo del
test è attestato con autocertificazione. Alle scuole primaria, secondaria di primo grado,
secondaria di secondo grado e sistema di istruzione e formazione professionale:
in presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni, le
attività proseguono in presenza e per i docenti e gli studenti che abbiano
superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo delle mascherine Ffp2 per
dieci giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo. In caso di comparsa
di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o
autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va
ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell"ultimo contatto. In questo
caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione. Riguardo alla didattica digitale integrata, le alunne e
gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di
secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in
isolamento per infezione da Covid, possono seguire l'attività scolastica nella
modalità della didattica digitale integrata su richiesta delle famiglie o
dell"alunno maggiorenne accompagnata da specifica certificazione medica che
attesti le condizioni di salute dell'alunno. La riammissione in classe è
subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico
rapido o molecolare con esito negativo. Fino al 15 giugno resta l"obbligo vaccinale per tutto il
personale scolastico. Secondo il decreto pubblicato, la vaccinazione
costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a
contatto con gli alunni. Laddove non risulti l'effettuazione della vaccinazione
o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite
nell'ambito della campagna vaccinale in atto, il personale docente ed educativo
sarà invitato a produrre, entro 5 giorni, la documentazione comprovante
"l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa
all'omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della
richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni
dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per
l'obbligo vaccinale". In caso di mancata presentazione della documentazione e
di inosservanza dell'obbligo vaccinale il personale docente ed educativo non
adempiente sarà utilizzato in attività di supporto all"istituzione scolastica.
Non andrà , dunque, in classe. Riguardo alle risorse per l"emergenza con il decreto
legge pubblicato lo scorso 21 marzo, sono stati previsti 30 milioni da
destinare alle scuole per proseguire con l"acquisto di mascherine e materiale
per l"igiene, materiali di consumo legati all"emergenza. L"organico per l"emergenza viene prorogato, in base al
decreto legge pubblicato lo scorso 21 marzo 2022, fino alla fine delle lezioni,
ovvero non oltre il 15 giugno 2022, salvo che per le scuole dell"infanzia
statali nelle quali il termine è prorogato fino e non oltre il 30 giugno 2022.
