TRENTO. Anche i falconieri trentini potranno praticare la loro attività sul territorio provinciale in modo semplice, sicuro e regolato. La Giunta provinciale ha approvato una serie di modifiche al regolamento che disciplina la detenzione e l’allevamento della fauna selvatica, con l’obiettivo di rendere possibile, anche sul nostro territorio, l’allevamento di rapaci per l’attività della falconeria, riconosciuta dall’Unesco nel 2016 come patrimonio culturale immateriale dell’umanità. L’iniziativa - che ha già ricevuto il parere favorevole della Commissione consiliare competente - è approdata sui banchi dell’esecutivo su proposta dell’assessore provinciale alle foreste, caccia e pesca, Roberto Failoni. “Con questa modifica – spiega l’assessore Failoni – riconosciamo il valore culturale e ambientale della falconeria, una pratica antica che può offrire nuove opportunità formative, di sensibilizzazione e di rispetto per la natura. È un passo importante per colmare un ritardo normativo rispetto ad altre regioni e alla Provincia autonoma di Bolzano e valorizzare una tradizione che unisce cultura, storia e sostenibilità, nel rispetto delle convenzioni internazionali e delle normative europee”. Già nella passata legislatura era stata riconosciuta la necessità di rivedere la normativa sulla falconeria: nel 2021 la Giunta si era impegnata a modificare la regolamentazione vigente, dopo l’approvazione di una mozione ad hoc in consiglio provinciale.
Il titolare della delega
alla gestione della fauna selvatica, evidenzia come la modifica del regolamento
rappresenti il riordino della normativa risalente al 1991, con un focus sulle
specie autoctone. In questo modo, si superano problematiche legate all’acquisto
di animali fuori dal territorio Trentino. Sarà necessario il rispetto di precise
condizioni per evitare rischi di introduzione in natura di esemplari allevati.
Sì, perché tutti gli animali che le norme internazionali, nazionali e locali
autorizzano a detenere, devono provenire da allevamenti a loro volta
autorizzati.
L'autorizzazione può consentire la detenzione di
un numero massimo di venti esemplari per persona; ogni esemplare detenuto dovrà
essere munito di certificato d'origine. Merita sottolinearlo nuovamente, anche
gli esemplari di queste specie devono provenire da allevamenti autorizzati.
Infatti, il prelievo - così come la distruzione - di nidi, uova e nidiacei è un
reato.
In
Trentino, questa pratica affonda le radici nella storia locale ed europea e
oggi si presenta come una tradizione viva, capace di valorizzare la
conservazione della biodiversità e il rispetto per gli animali.
Nello specifico, può essere autorizzato
l'allevamento di rapaci idonei all'esercizio della falconeria delle seguenti
specie: aquila reale (Aquila chrysaetos),
gheppio (Falco
tinnunculus), gufo reale (Bubo bubo), gufo comune (Asio otus), falco pellegrino (Falco peregrinus), lanario (Falco biarmicus), falco lodolaio (Falco subbuteo), nibbio bruno (Milvus migrans) smeriglio (Falco colombarius), sparviere (Accipiter nisus), ed astore (Accipiter gentilis).
La falconeria - che ha ricevuto il
riconoscimento Unesco - esprime un legame profondo tra uomo e ambiente.
Questa pratica offre anche nuove possibilità
didattiche e formative, rafforzando il senso di appartenenza al territorio e
diventando un ponte tra passato e presente.
