Skin ADV

Pan e formai: il mugnaio-malgaro di Sorasas

dom 23 ott 2022 15:10 • By: Alberto Mosca

La consortèla e un atto di affitto del 1863. Nel numero di NOS in edicola e in abbonamento, uno speciale 'Andiamo per malghe'

Malghe in Val di Rabbi in una mappa di fine Settecento

Come si affittava una malga a metà Ottocento? Quali erano i diritti e i doveri di locatore e locatario? Ce ne dà dimostrazione un atto del 30 novembre 1863, con il quale la Consortèla di Sorasàs-Ghjamberàje locava la propria malga al mugnaio di San Bernardo, Giovanni Zanon.

La Consortèla nacque nel 1757, quando la comunità di Caldes vendette al prezzo di 2000 ragnesi la piena proprietà su quella montagna ad un consorzio di acquirenti rabbiesi: un fenomeno che va inquadrato nella progressiva azione, a partire XVIII secolo messa in campo da nessi consortili che, adunati importanti capitali, riuscirono ad acquistare porzioni di quella montagna di Rabbi che da secoli apparteneva alle comunità della Val di Sole.

Il contratto con Zanon prevedeva una locazione decennale (1.1.1864-31.12.1873) e il locatario avrebbe avuto diritto di caricare “bovini, capre e porci escluse però le pecore” e godere dell’erba della montagna “col tagliarla in pascolo al bestiame oppure col tagliarla a suo piacimento”. Aveva diritto anche di servirsi della legna da fuoco “per i bisogni della stallaggione” e al taglio per “ristorare le fabbriche addette alla malga”.

Autoroen Aprile

La locazione prevedeva il pagamento di una somma di 316 fiorini, da saldare entro ottobre di ogni anno nelle mani del direttore della Consortèla, che nel 1863 era Pietro fu Bernardo Zanon.

Tra gli obblighi del conduttore vi era il mantenimento “a sue spese di fabbricati e sentieri”, tranne che nel primo anno, allorché sarebbe stato il locatore a “rendere praticabile la strada che da Vallorz conduce fino al confine del monte Sora Sass”.

Entro l’anno 1865 il locatario avrebbe dovuto a proprie spese demolire la vecchia malga “alta Sora Sass” e riutilizzando il legname e tagliandone gratuitamente del nuovo, fabbricarne una uguale per estensione, disegno e solidità. Tra le migliorie da apportare vi erano i canali per l’acqua “necessari per nettare lo stallone dallo sterco del bestiame e distenderlo sul così detto Grasso”.

Ancora, in capo al locatore era il costo delle assicurazioni anti incendio. Il locatario avrebbe altresì potuto affittare ad altri il diritto di malgheggiare, rimanendo tuttavia i suoi obblighi verso la parte locatrice.

Il contratto del 1863

Il conduttore infine non avrebbe potuto pascolare nella località “Le Pozze”, se non per 15-20 giorni a primavera e poi solo in caso di urgenza, non potendo oltrepassare i così detti “sassi bianchi e terre rosse”.

La malga alle Pozze peraltro mancava di acqua per lo spurgo dello stallone, per cui era obbligo del conduttore trasportare il letame e distenderlo sul “gras” della malga.

Ancora, un interessante confronto con una situazione documentata circa mezzo secolo prima è del 1811, quando un censimento delle malghe di Rabbi promosso dall’autorità del Regno d’Italia indicava per “Soprasas e Gambaraje” la gestione di Andrea Zanon e “vari particolari di Rabbi”, l’assenza di vacche e maiali ma la presenza di ben 600 tra pecore e capre, 2 cavalli, un periodo di alpeggio di 2 mesi e una rendita non nota. La malga era affittata per lire 95 e centesimi 19,3; nel 1730 era affittata per fiorini 42 e carantani 30,8 e nel 1784 per fiorini 63 e carantani 46,2.



Riproduzione riservata ©

indietro